Speciale Bonus Aggregazioni 2009

L’art. 5 del Decreto incentivi ripropone un’agevolazione fiscale “temporanea” per le operazioni di aggregazione aziendale, il cosiddetto “Bonus aggregazioni”.

L'intervento ripropone la misura già prevista dalla Finanziaria 2007 al fine di "stimolare la realizzazione delle operazioni di aggregazione aziendale per incentivare le imprese ad incrementare le loro dimensioni per affrontare in modo più agevole l'attuale periodo di recessione e risultare più competitive anche in un contesto di mercato più ampio di quello nazionale".

La misura consiste nel riconoscimento gratuito del maggior valore attribuito ai beni strumentali materiali ed immateriali che emergono da operazioni di fusione, scissione e conferimenti di azienda.

 

Beneficiari

Possono usufruire dell'agevolazione fiscale solo le società di capitali residenti, indipendentemente dalla loro dimensione.

 

Requisiti

Requisiti per l'accesso

Il comma 3, art. 4 del decreto incentivi prevede che possono beneficiare del bonus le imprese che:

  • sono operative da almeno due anni;
  • non facciano parte dello stesso gruppo societario;
  • non siano legate da precedenti vincoli partecipativi superiori al 20% del capitale;
  • non siano controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1 c.c.

 

Per quanto attiene il "vincolo partecipativo", la nuova disciplina consente la fruizione del bonus anche nei casi in cui i soggetti siano legati da un rapporto di partecipazione purché non sia superiore al 20%.

La precedente normativa, invece, escludeva qualsiasi rapporto di partecipazione anche minimo o temporaneo.

Interpello preventivo

La nuova disciplina non prevede più la preventiva presentazione dell'istanza di interpello all'amministrazione finanziaria che, invece, condizionava la concessione del bonus 2007/2008.

Requisito oggettivo

Il processo di aggregazione aziendale deve necessariamente realizzarsi mediante le operazioni straordinarie di fusione, di scissione e di conferimento di azienda effettuato ai sensi dell'art. 176 del TUIR.

Requisito temporale

Il bonus aggregazioni opera solo con riguardo alle operazioni di fusione, scissione e conferimento di azienda effettuate nell'anno 2009.

Beni agevolati

Il comma 1, art. 4 D.L. 5/2009 prevede che possono formare oggetto di agevolazione solo i beni strumentali materiali ed immateriali.

Resta escluso dall'agevolazione l'avviamento, l'eventuale disavanzo da concambio imputato a tale voce non può più beneficiare del riconoscimento gratuito.

La nuova disciplina conferma l'esclusione dal beneficio per i beni merce e le partecipazioni.

L'agevolazione fiscale

L'agevolazione consiste nel riconoscimento fiscale del valore attribuito ai beni strumentali materiali ed immateriali per effetto dell'imputazione in bilancio del disavanzo da concambio, nei limiti di 5 milioni di euro. Il bonus si traduce, per i soggetti IRES risultanti da operazioni straordinarie (fusione, scissione o conferimenti d'azienda ex art. 176 TUIR), nel "diritto" alla deduzione fiscale delle quote di ammortamento calcolate sui maggiori valori affrancati.

Resta esclusa la possibilità di ottenere il riconoscimento fiscale del maggior valore iscritto per effetto dell'imputazione del disavanzo da annullamento.

Decorrenza del beneficio

Il riconoscimento gratuito, ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap, del maggior valore attribuito ai beni decorre dall'esercizio successivo a quello in cui è stata posta l'operazione. Ciò implica che gli ammortamenti calcolati sul valore dei beni comprensivo della maggiorazione derivante dall'attribuzione del disavanzo da concambio, potranno essere dedotti solo dal periodo di imposta 2010.

La disciplina precedente, invece, consentiva di dedurre i maggiori ammortamenti sin dal periodo di imposta nel corso del quale si poneva l'operazione.

Decadenza dal beneficio

La nuova disciplina conferma la disposizione antielusiva secondo cui l'impresa risultante dall'aggregazione decade dall'agevolazione se pone in essere ulteriori operazioni straordinarie o cede i beni nei quattro periodi di imposta successivi all'effettuazione dell'aggregazione.

 

Cumulo con altre discipline di affrancamento

Nel sistema tributario, accanto alla possibilità di fruire del bonus aggregazioni, le imprese possono beneficiare di numerose discipline che consentono una "rivalutazione a pagamento" degli assets aziendali, prima fra tutte quella dell'affrancamento.

In particolare per la parte eccedente i 5 milioni di euro, le imprese possono:

 

  • per gli assets materiali utilizzare il regime di affrancamento previsto dall'art. 176 TUIR;
  • per gli assets immateriali utilizzare lo stesso regime previsto per i beni materiali ad eccezione dell'avviamento.

 

Sintesi

 

Bonus aggregazione

2007-2008

Bonus aggregazioni

2009

 

Legge di riferimento

Finanziaria 2007

(Art. 1, commi 242-249, della legge 27 dicembre 2006, n. 296).

Decreto incentivi

(Art. 4-5 D.L. 10 febbraio 2009, n. 5)

REQUISITI

 

Requisito soggettivo

 

 

 

Requisito oggettivo

 

 

 

Requisiti di accesso

 

 

 

Vincoli partecipativi

Il soggetto risultante dall'operazione straordinaria deve assumere la forma giuridica di società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative e società di mutua assicurazione residenti nel territorio dello Stato.

Il processo di aggregazione aziendale deve necessariamente realizzarsi mediante le operazioni straordinarie di fusione, di scissione e di conferimento di azienda effettuato ai sensi dell'art. 176 del Tuir

  • Siano operative da almeno 2 anni
  • Non facciano parte dello stesso gruppo societario
  • Esclusione delle imprese controllate, anche indirettamente, da uno stesso soggetto

sono esclusi i soggetti legati tra loro da un rapporto di partecipazione

sono esclusi i soggetti legati tra loro da un rapporto di partecipazione superiore al 20% del capitale

 

 

Istanza di interpello

SI

da comunicare alla Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate per la verifica dei requisiti

 

 

NO

 

 

Agevolazione Fiscale

Riconoscimento, ai fini fiscali, al valore attribuito ai beni strumentali materiali e immateriali per effetto dell'imputazione in bilancio del disavanzo da concambio, nell'ipotesi di fusione o scissione, ovvero dei maggiori valori emergenti in caso di conferimento d'azienda, nei limiti di 5 milioni di euro

 

 

 

Beni agevolati

        Si

  • Beni immateriali
  • Beni materiali
  • Avviamento

       No

  • Beni merce
  • Partecipazioni

        Si

  • Beni immateriali
  • Beni materiali

       No

  • Avviamento
  • Beni merce
  • Partecipazioni

Vincolo Temporale

2007/2008

2009

 

Decorrenza del beneficio

ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP

il riconoscimento gratuito, dei maggiori valori attribuiti ai beni decorre sin dal periodo di imposta nel corso del quale l'operazione si pone.

il riconoscimento gratuito, dei maggiori valori attribuiti ai beni decorre dall'esercizio successivo a quello in cui è stata posta l'operazione

       (a partire dal 2010)

 

Decadenza del beneficio

L'impresa risultante dall'aggregazione decade dall'agevolazione se pone in essere ulteriori operazioni straordinarie o cede i beni nei quattro periodi di imposta successivi all'effettuazione dell'aggregazione

      

 

pubblicato in data 26/05/2009