L’art. 5 del Decreto incentivi ripropone un’agevolazione fiscale “temporanea” per le operazioni di aggregazione aziendale, il cosiddetto “Bonus aggregazioni”.
L'intervento ripropone la misura già prevista dalla Finanziaria 2007 al fine di "stimolare la realizzazione delle operazioni di aggregazione aziendale per incentivare le imprese ad incrementare le loro dimensioni per affrontare in modo più agevole l'attuale periodo di recessione e risultare più competitive anche in un contesto di mercato più ampio di quello nazionale". La misura consiste nel riconoscimento gratuito del maggior valore attribuito ai beni strumentali materiali ed immateriali che emergono da operazioni di fusione, scissione e conferimenti di azienda.
Beneficiari Possono usufruire dell'agevolazione fiscale solo le società di capitali residenti, indipendentemente dalla loro dimensione.
Requisiti Requisiti per l'accesso Il comma 3, art. 4 del decreto incentivi prevede che possono beneficiare del bonus le imprese che:
Per quanto attiene il "vincolo partecipativo", la nuova disciplina consente la fruizione del bonus anche nei casi in cui i soggetti siano legati da un rapporto di partecipazione purché non sia superiore al 20%. La precedente normativa, invece, escludeva qualsiasi rapporto di partecipazione anche minimo o temporaneo. Interpello preventivo La nuova disciplina non prevede più la preventiva presentazione dell'istanza di interpello all'amministrazione finanziaria che, invece, condizionava la concessione del bonus 2007/2008. Requisito oggettivo Il processo di aggregazione aziendale deve necessariamente realizzarsi mediante le operazioni straordinarie di fusione, di scissione e di conferimento di azienda effettuato ai sensi dell'art. 176 del TUIR. Requisito temporale Il bonus aggregazioni opera solo con riguardo alle operazioni di fusione, scissione e conferimento di azienda effettuate nell'anno 2009. Beni agevolati Il comma 1, art. 4 D.L. 5/2009 prevede che possono formare oggetto di agevolazione solo i beni strumentali materiali ed immateriali. Resta escluso dall'agevolazione l'avviamento, l'eventuale disavanzo da concambio imputato a tale voce non può più beneficiare del riconoscimento gratuito. La nuova disciplina conferma l'esclusione dal beneficio per i beni merce e le partecipazioni. L'agevolazione fiscale L'agevolazione consiste nel riconoscimento fiscale del valore attribuito ai beni strumentali materiali ed immateriali per effetto dell'imputazione in bilancio del disavanzo da concambio, nei limiti di 5 milioni di euro. Il bonus si traduce, per i soggetti IRES risultanti da operazioni straordinarie (fusione, scissione o conferimenti d'azienda ex art. 176 TUIR), nel "diritto" alla deduzione fiscale delle quote di ammortamento calcolate sui maggiori valori affrancati. Resta esclusa la possibilità di ottenere il riconoscimento fiscale del maggior valore iscritto per effetto dell'imputazione del disavanzo da annullamento. Decorrenza del beneficio Il riconoscimento gratuito, ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap, del maggior valore attribuito ai beni decorre dall'esercizio successivo a quello in cui è stata posta l'operazione. Ciò implica che gli ammortamenti calcolati sul valore dei beni comprensivo della maggiorazione derivante dall'attribuzione del disavanzo da concambio, potranno essere dedotti solo dal periodo di imposta 2010. La disciplina precedente, invece, consentiva di dedurre i maggiori ammortamenti sin dal periodo di imposta nel corso del quale si poneva l'operazione. Decadenza dal beneficio La nuova disciplina conferma la disposizione antielusiva secondo cui l'impresa risultante dall'aggregazione decade dall'agevolazione se pone in essere ulteriori operazioni straordinarie o cede i beni nei quattro periodi di imposta successivi all'effettuazione dell'aggregazione.
Cumulo con altre discipline di affrancamento Nel sistema tributario, accanto alla possibilità di fruire del bonus aggregazioni, le imprese possono beneficiare di numerose discipline che consentono una "rivalutazione a pagamento" degli assets aziendali, prima fra tutte quella dell'affrancamento. In particolare per la parte eccedente i 5 milioni di euro, le imprese possono:
Sintesi
pubblicato in data 26/05/2009
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