A) Deroga al diritto societario (art. 26).

Questa parte, regolamentata dall’art.26, è sostanzialmente immutata rispetto al Decreto Crescita:

 

B) Credito di imposta per le assunzioni (art. 27-bis).

L’art. 27-bis del decreto stabilisce che le imprese start up innovative possono beneficiare in via prioritaria rispetto ad altre imprese del credito d’imposta sulle assunzioni a tempo indeterminato di personale altamente qualificato e per i contratti di apprendistato.

In particolare, il personale assunto a tempo indeterminato dalla start up innovativa determina un credito d’imposta, fruibile dalla società/datore di lavoro, pari al 35% del costo aziendale di tale personale, nel limite massimo di 200 mila euro annui per impresa.

In caso di assunzioni a tempo determinato, è possibile stipulare contratti che prevedano una durata minima di 6 mesi ed una durata massima di 36 mesi detto termine può essere prorogato per ulteriori 12 mesi.

Il superamento di detto limite trasforma il rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato.

 

C) Indeducibilità degli interessi passivi (art. 36)

Disapplicazione della disciplina sulla indeducibilità degli interessi passivi.

In particolare, la deducibilità viene estesa sia nel caso in cui l’investitore sia  qualificato che in caso di semplice detentore di partecipazioni nella società emittente superiori al 2% del capitale.

 

D) Fondo Centrale di Garanzia (art. 30).

Procedura semplificata per l’accesso al Fondo Centrale di Garanzia al fine di agevolare l’accesso al credito attraverso la concessione di garanzie su prestiti bancari.

E) Internazionalizzazione con sostegno da parte dell’ICE (art. 30).

Un sostegno speciale è stato attribuito al processo di internazionalizzazione delle start up da parte dell’Agenzia Ice, il sostegno comprende l’assistenza in ambito normativo, societario, fiscale, immobiliare, contrattualistico e creditizio, l’ospitalità a titolo gratuito alle principali fiere e manifestazioni internazionali, e l’attività destinata ad agevolare l’incontro delle start up innovative con investitori potenziali per le fasi di early stage capital e di capitale di espansione.

[1] L’atto costitutivo della società può creare categorie di quote che non attribuiscono diritto di voto o che attribuiscono al socio diritti di voto non proporzionale alla partecipazione da questi detenuta.
[2] Le start up innovative Srl possono costituire oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari, anche attraverso portali di raccolta di capitali online (art. 30 del decreto) gestiti da società di investimento e/o banche iscritte in un apposito registro tenuto dalla Consob.