A) Deroga al diritto societario (art. 26).
Questa parte, regolamentata dall’art.26, è sostanzialmente immutata rispetto al Decreto Crescita:
- deroga in caso di perdite: estesa di 12 mesi la possibilità di ripianare le perdite che superano un terzo del capitale, posticipata al secondo esercizio successivo,
- deroghe al codice civile in materia di categorie di quote societarie delle srl: possono essere previsti diritti partecipativi differenti, quote senza diritto di voto o con diritto di voto non proporzionale[1],
- deroga alle norme del codice civile, le quote delle start up innovative in forma di Srl possono essere oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari e attraverso il “crowdfunding”[2];
- deroga del divieto di compiere operazioni sulle proprie partecipazioni previsto dall’art. 2474 c.c., nel caso in cui dette operazioni siano realizzate in attuazione di piani di incentivazione che prevedano l’assegnazione di quote a dipendenti, collaboratori o componenti dell’organo amministrativo, prestatori d’opera e servizi anche di natura professionale;
- Start up innovative non pagano imposte di bollo e diritti di segreteria per l’iscrizione al registro delle imprese, e sono esonerate dal pagamento del diritto annuale alle Camere di Commercio.
B) Credito di imposta per le assunzioni (art. 27-bis).
L’art. 27-bis del decreto stabilisce che le imprese start up innovative possono beneficiare in via prioritaria rispetto ad altre imprese del credito d’imposta sulle assunzioni a tempo indeterminato di personale altamente qualificato e per i contratti di apprendistato.
In particolare, il personale assunto a tempo indeterminato dalla start up innovativa determina un credito d’imposta, fruibile dalla società/datore di lavoro, pari al 35% del costo aziendale di tale personale, nel limite massimo di 200 mila euro annui per impresa.
In caso di assunzioni a tempo determinato, è possibile stipulare contratti che prevedano una durata minima di 6 mesi ed una durata massima di 36 mesi detto termine può essere prorogato per ulteriori 12 mesi.
Il superamento di detto limite trasforma il rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato.
C) Indeducibilità degli interessi passivi (art. 36)
Disapplicazione della disciplina sulla indeducibilità degli interessi passivi.
In particolare, la deducibilità viene estesa sia nel caso in cui l’investitore sia qualificato che in caso di semplice detentore di partecipazioni nella società emittente superiori al 2% del capitale.
D) Fondo Centrale di Garanzia (art. 30).
Procedura semplificata per l’accesso al Fondo Centrale di Garanzia al fine di agevolare l’accesso al credito attraverso la concessione di garanzie su prestiti bancari.
E) Internazionalizzazione con sostegno da parte dell’ICE (art. 30).
Un sostegno speciale è stato attribuito al processo di internazionalizzazione delle start up da parte dell’Agenzia Ice, il sostegno comprende l’assistenza in ambito normativo, societario, fiscale, immobiliare, contrattualistico e creditizio, l’ospitalità a titolo gratuito alle principali fiere e manifestazioni internazionali, e l’attività destinata ad agevolare l’incontro delle start up innovative con investitori potenziali per le fasi di early stage capital e di capitale di espansione.