L’art. 29 introduce una detrazione d’imposta al fine di favorire la capitalizzazione delle start up innovative.
L’agevolazione prevede:
- per il contribuente persona fisica, la detrazione IRPEF è pari al 19% fino ad un massimo di 500 mila euro per ciascun periodo d’imposta; qualora la detrazione sia di ammontare superiore all’imposta lorda, l’eccedenza può essere portata in detrazione nei periodi di imposta successivi, ma non oltre il terzo;
- per i soci di società in nome collettivo ed in accomandita semplice, l’importo per il quale spetta la detrazione è determinato in proporzione alle rispettive quote di partecipazione agli utili e il limite di cui al primo periodo si applica con riferimento ai conferimenti in denaro;
- per le società di capitali che decidano di investire risorse nel capitale delle start up innovative, la deduzione dal reddito imponibile pari al 20% della somma investita. Tetto massimo di 1,8 milioni per ciascun periodo d’imposta; qualora la detrazione sia di ammontare superiore all’imposta lorda, l’eccedenza può essere portata in detrazione nei periodi di imposta successivi, ma non oltre il terzo.
In caso di start up a vocazione sociale e di start up innovative che effettuano investimenti in settori ad alto valore tecnologico in ambito energetico (codici ATECO 2007) la detrazione è aumentata rispettivamente 25% ed al 27% e comunque non superiore a € 2.500.000 per ciascuna start up innovativa.
Condizioni per l’incentivo
Le agevolazioni spettano a condizione che gli investitori ricevano e conservino:
- una certificazione della start-up innovativa che attesti il rispetto del limite di cui all’art. 4, comma 8, relativamente al periodo di imposta in cui e’ stato effettuato l’investimento;
- copia del piano di investimento della start-up innovativa, contenente informazioni dettagliate sull’oggetto della prevista attivita’ della medesima start-up innovativa, sui relativi prodotti, nonché’ sull’andamento, previsto o attuale, delle vendite e dei profitti;
- una certificazione rilasciata dalla start-up innovativa attestante l’oggetto della propria attività.
L’investimento va mantenuto per almeno due anni, laddove si verificasse una cessione prima di tale scadenza si avrebbe l’incremento retroattivo del reddito con recupero a tassazione della maggiore imposta, in aggiunta agli interessi legali ma senza sanzioni.