Il Decreto Crescita 2.0 convertito in Legge 221/2012 e ss. mm. ha introdotto nel nostro ordinamento la definizione e la disciplina di “Start up innovative”.
In particolare, l’art. 25 definisce impresa start up innovativa “la società di capitali, costituita anche in forma di cooperativa, di diritto italiano residente in Italia, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato…”.
REQUISITI
Requisiti sostanziali
- la società deve essere costituita e svolgere attività d’impresa da non più di 48 mesi;
- la società deve avere la sede principale dei propri affari ed interessi in Italia;
- il totale del valore della produzione annua della società, a partire dal secondo anno, non deve essere superiore a 5 milioni di euro;
- la società non deve distribuire o aver distribuito utili;
- la società deve avere quale oggetto sociale esclusivo o prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico;
- la società non deve essere stata costituita da una fusione, scissione societaria od a seguito di cessione d’azienda o di ramo d’azienda.
A ciò si aggiunge il fatto che la “start-up innovativa” deve possedere almeno uno dei seguenti ulteriori requisiti sostanziali:
- le spese in ricerca e sviluppo sostenute dalla società debbono essere uguali o superiori al 15% del maggiore valore fra costo e valore totale della produzione;
- la società deve impiegare come dipendenti o collaboratori, in percentuale uguale o superiore al terzo della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di titoli di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un’università italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati in Italia o all’estero;
- la società deve essere titolare o depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale relativa ad una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o ad una nuova varietà vegetale direttamente afferenti all’oggetto sociale ed all’attività d’impresa.
PERCHE’ ISCRIVERSI COME START UP INNOVATIVE?
Per sostenere la nascita e lo sviluppo di Start up innovative, lo Stato ha previsto una serie di agevolazioni quali, a titolo esemplificativo: esenzioni per la costituzione e l’iscrizione nel Registro delle Imprese, agevolazioni fiscali, nonché deroghe al diritto societario e una disciplina particolare nei rapporti di lavoro nell’impresa.
Condizione fondamentale per poter beneficiare di tali vantaggi è che le start up siano iscritte nell’apposita sezione speciale del Registro delle Imprese.
VANTAGGI per le start up
ESENZIONI
- all’imposta di bollo;
- ai diritti di segreteria;
- al pagamento del diritto annuale alle Camere di Commercio, in fase di iscrizione e fino alla perdita dei requisiti e comunque per massimo quattro anni, nel caso in cui il corrispettivo sia già stato versato è possibile presentare domanda di rimborso.
AGEVOLAZIONI
A) Accesso al credito agevolato
Il DM del 27 dicembre 2013 ha previsto per le start up innovative l’accesso gratuito e con modalità semplificate alla garanzia sul credito bancario concessa dal Fondo di Garanzia per le PMI fino ad un massimo di 2,5 milioni di euro.
B) Agevolazioni per le assunzioni
Il Credito di Imposta per assunzioni di personale qualificato è pari al 35% del costo aziendale sostenuto, fino a un limite di 200 mila euro annui per ciascuna impresa, per le assunzioni a tempo indeterminato di personale altamente qualificato, con laurea magistrale o in possesso di dottorato di ricerca, da impiegare in attività di ricerca e sviluppo.
Per le start up innovative, la fruizione del credito di imposta è previsto anche per le assunzioni di personale qualificato con contratto di apprendistato.
Le domande per la fruizione del beneficio possono essere presentate a scaglioni a partire dal 15 settembre 2014.
VANTAGGI PER CHI INVESTE IN START UP
Il DM pubblicato in Gazzetta Ufficiale ha definito le regole per la fruizione delle detrazioni fiscali per gli investimenti in start up innovative.
In particolare, l’agevolazione fiscale è riconosciuta a persone fisiche e giuridiche che investono nel capitale sociale di imprese “start up innovative” direttamente o attraverso organismi di investimento collettivo del risparmio (Oicr) o “altre società di capitali” Agevolazioni fiscali.
Incentivo fiscale prevede:
- Detrazione IRPEF 19% sugli investimenti in denaro delle persone fisiche per importi non superiori a 500 mila euro per periodo d’imposta
- Detrazione IRPEF 25% e deduzione IRES 27% sugli investimenti in startup innovative a vocazione sociale o che sviluppano e commercializzano esclusivamente prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico.
- Deduzione IRES del 20% sugli investimenti in denaro delle società per un importo non superiore a 1,8 milioni di euro per periodo d’imposta.
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